La legge di Bilancio 2017 ha previsto la possibilità di un usufruire di un esonero dei contributi a carico del datore di lavoro pari 100%, con l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 3.250,00 euro su base annua, per una durata massima di 3 anni, in favore dei datori del settore privato che assumono, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso la propria struttura organizzativa aziendale:
- attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste nell’ambito di percorsi di alternanza scuola-lavoro attuati negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio;
- attività di alternanza, pari almeno al 30% del monte ore previsto, all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- attività di alternanza, pari almeno al 30% del monte ore previsto, realizzata nell’ambito dei percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore;
- attività di alternanza nei percorsi universitari, attraverso lo svolgimento di tirocini curriculari per almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti accademici.
L’esonero sarà riservato anche agli studenti assunti entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, se questi avranno svolto all’interno della stessa azienda un periodo di apprendistato per la qualifica o la formazione, in particolare: periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Tale possibilità è concessa esclusivamente per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in apprendistato, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
Sono esclusi i contratti di lavoro domestico ed i rapporti di lavoro instaurati con gli operai del settore agricolo; mentre nessuna esclusione è prevista per i rapporti a tempo indeterminato effettuati nel settore agricolo per l’assunzione di impiegati. Sono inoltre escluse le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori intermittenti, in quanto il lavoro “a chiamata” non è considerato un rapporto di lavoro “continuo”; viceversa, nessun divieto per i rapporti a tempo parziale ed indeterminato.