Anche per il 2017 è prevista la possibilità per i datori di lavoro di fruire dello sgravio contributivo al 50% introdotto dalla legge Fornero (ex art. 4, legge n. 92/2012) per l’assunzione di lavoratori ultracinquantenni, sia donne che uomini, e di donne che si trovano in stato di svantaggio.
L’agevolazione si estende a tutti gli imprenditori a prescindere dal loro status. Pertanto, potranno beneficiarne anche professionisti, lavoratori autonomi, enti privati e pubblici, associazioni, agenzie di somministrazione, cooperative ed Onlus.
Inoltre, l’incentivo spetta oltre che per le assunzioni a tempo determinato o indeterminato anche per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato, sempre tenendo conto di un opportuno riproporzionamento in caso di assunzione part-time.
In particolare, il lavoratore (sia uomo che donna) assunto deve possedere taluni requisiti essenziali:
- avere almeno 50 anni di età;
- essere in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi (è opportuno che i datori di lavoro, per tutelarsi, richiedano al lavoratore l’attestato di disoccupazione certificato dal Centro per l’Impiego).
Per quanto concerne, invece, i requisiti per l’assunzione donne, il beneficio riguarda donne di qualsiasi età:
- prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle regioni di Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Basilicata (applicabilità immediata);
- da occupare in settori/professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici italiani (cfr per l’anno 2017 il decreto interministeriale 27.10.2016: agricoltura, costruzioni, industria estrattiva, acqua e gestione rifiuti, industria energetica, industria manifatturiera, trasporto e magazzinaggio, informazione e comunicazione, servizi generali della PA, e professioni come la conduzione di veicoli e macchinari, le attività di progettazione, la direzione d’azienda e altre lavorazioni artigianali).
Per poter fruire dello sgravio, il datore di lavoro deve comunque rispettare le norme in materia di regolarità contributiva (DURC), di sicurezza sul lavoro, nonchè la corretta applicazione dei CCNL nazionali, territoriali o aziendali, compatibilmente con la regola de minimis.
Inoltre, l’assunzione, proroga o trasformazione deve realizzare un incremento netto del numero dei dipendenti in forza rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, non considerando gli eventi derivanti da dimissioni volontarie, invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro, licenziamento per giusta causa o GMS. Tale calcolo incrementale va comunque riferito all’intera organizzazione e non alla singola unità produttiva.
L’assunzione inoltre non dovrà essere effettuata in attuazione di un obbligo preesistente, previsto dalla Legge o dalla contrattazione collettiva, né in violazione di alcun diritto di precedenza nella riassunzione di un altro lavoratore; non rientrano altresì i datori di lavoro o gli utilizzatori che abbiano in atto, nella stessa unità produttiva, sospensione dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale.
In particolare, la riduzione del 50% dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro è concessa per:
- un massimo di 12 mesi in caso di assunzione a termine (sono incluse eventuali proroghe sempre per entro un massimo di 12 mesi);
- un massimo 18 mesi in caso di trasformazione del contratto, da tempo determinato a tempo indeterminato entro il termine di scadenza del beneficio, o nel caso di assunzione iniziale a tempo indeterminato.