Il TU sull’apprendistato, entrato in vigore il 25 ottobre 2011, ha introdotto una nuova tipologia di contratto di apprendistato rivolto a coloro che sono iscritti nelle liste di mobilità, con o senza indennità, a prescindere dall’età.

Dal punto di vista delle agevolazioni contributive, la norma prevede che il datore di lavoro:

  1. versi la contribuzione a proprio carico (1,5%, 3% o 10%) per un periodo massimo di 18 mesi (anche nel caso di contratto di apprendistato di durata superiore), ferma restando l’aliquota a carico del lavoratore (e non quella pari al 5,84% prevista per la generalità degli apprendisti)
  2. fruisca dell’ulteriore  eventuale contributo pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe toccata al dipendente se non fosse stato assunto.
Resta fermo l’onere della formazione, il sottoinquadramento o progressione retributiva in percentuale e l’esclusione del lavoratore dal computo dei dipendenti.
Tuttavia, se il datore di lavoro decidesse di assumere il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità usufruendo dei benefici di cui alla legge n. 223/91 8quindi al di fuori del contratto di apprendistato.