Con l’entrata in vigore del decreto legge n.138 del 13 agosto 2011, contenente ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo, cambiano le regole per la compensazione fra il numero di disabili assunti in eccesso in una unità produttiva ed il minor numero, rispetto al dovuto, in altra unità. L’articolo 9 del D.L.138/2011 abroga il comma 8 dell’articolo 5 della legge n.68/1999  che consentiva ai datori di lavoro di assumere, previa motivata richiesta, in una unità produttiva un numero di disabili superiore a quello prescritto portando l’eccedenza a compenso del minor numero assunto presso altre unità produttive, situate in province nell’ambito della stessa regione o anche di regioni diverse qualora il richiedente fosse un datore di lavoro privato, previa motivata richiesta da avanzare:

  • alla Direzione generale per l’impiego del Ministero del lavoro, se il provvedimento interessava più regioni,
  • al servizio indicato dalla Regione di competenza, se riguardava più province della stessa regione.

Con la modifica introdotta dal decreto legge n.138/2011 la possibilità di compensazione è riferita all’intero territorio nazionale, pertanto i datori di lavoro privati che occupano personale dislocato in più unità produttive possono portare automaticamente in compensazione l’eccedenza di disabili assunti in una unità produttiva con il minor numero di assunzioni obbligatorie in altre unità.

È una significativa semplificazione che il ministero del Lavoro illustra con la circolare 27 del 24 ottobre 2011: la compensazione, dunque, opera automaticamente su tutto il territorio nazionale con l’unico obbligo per il datore di lavoro di comunicare l’operato tramite il prospetto informativo annuale. Entro il 31 gennaio di ogni anno i datori di lavoro che si avvalgono di questa facoltà sono pertanto tenuti a trasmettere in via telematica il prospetto, a ciascuno dei servizi competenti delle Province in cui si trovano le unità produttive della stessa azienda, evidenziando l’adempimento dell’obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva.

Questa possibilità è estesa alle imprese che fanno parte di un gruppo individuato ai sensi dell’articolo 2359 cod.civ., vale a dire le società collegate o controllate. I datori di lavoro che si avvalgono della facoltà di compensazione devono trasmettere telematicamente, a ciascuno dei servizi provinciali competenti, il prospetto annuale dal quale risulti l’adempimento dell’obbligo a livello nazionale.