A decorrere dal 19 giugno 2011 non esiste più l’obbligo per i dipendenti anche del settore privato, oltre che di quello pubblico, dell’invio entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di rilascio:
- del certificato medico di malattia (contenente diagnosi e prognosi) all’INPS;
- dell’attestato di malattia (contenente solo la prognosi) al datore di lavoro.
Infatti, in tutti i casi di assenza per malattia, i certificati medici sono inviati direttamente per via telematica all’INPS dal medico o dalla struttura sanitaria, tramite il Sistema di Accoglienza sanitaria (SAC).
Il SAC assegna un numero identificativo del certificato inviato all’Istituto, restituendo istantaneamente al medico copia cartacea dell’attestato di malattia, da consegnare al datore di lavoro, e del certificato di malattia, per l’assistito. Va precisato che la nuova procedura di trasmissione telematica dei certificati medici riguarda anche i datori di lavoro e/o i lavoratori non indennizzati dall’INPS.
Qualora il medico non possa stampare la certificazione dovrà comunicare al lavoratore il numero identificativo del certificato il quale potrà essere utilizzato dal lavoratore, o dal datore di lavoro che ne faccia richiesta, per ricercare, visualizzare e stampare l’attestato direttamente dal sito internet dell’INPS.
Solo nel caso di impossibilità ad inviare telematicamente il certificato per problemi di malfunzionamento della procedura, il medico abilitato potrà rilasciare al lavoratore le certificazioni in modalità cartacea. In tal caso i dipendenti saranno tenuti a recapitare o consegnare il certificato stesso all’INPS e al datore di lavoro entro il termine di 2 giorni dal rilascio.
La circolare n. 4/2011 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 13 giugno 2011 riconosce, infatti, al datore di lavoro del settore privato la possibilità di chiedere al proprio lavoratore l’invio, secondo le modalità attualmente vigenti, della copia cartacea dell’attestazione di malattia rilasciata dal medico al momento dell’invio telematico della certificazione. Tale possibilità è garantita sino al 13 settembre 2011, termine a partire dal quale il datore di lavoro dovrà prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall’INPS, anche per il tramite di professionisti abilitati (consulenti del lavoro).
In alternativa il datore di lavoro potrà richiedere all’INPS che gli attestati di malattia dei dipendenti siano inviati su casella di posta elettronica certificata (PEC). In tal caso la richiesta si effettua inviando una mail sull’indirizzo di posta elettronica certificata di una sede INPS utilizzando, come mittente, proprio la PEC che si intende utilizzare per ricevere gli attestati di malattia indicando nella richiesta la matricola INPS ed il formato del file da ricevere.
Infine l’INPS, con messaggio del 20 aprile 2011 n. 9197, precisa che nei casi di:
- ricovero ospedaliero,
- degenza in strutture di pronto soccorso,
- strutture di medici privati ancora non abilitati all’invio telematico
continuerà ad essere valida l’esibizione cartacea del certificato di malattia, anche oltre il predetto termine.
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