Con un Comunicato del 29 aprile 2022, Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso nota l’approvazione alla Camera dell’emendamento alla legge di conversione del cd. “decreto riaperture” (D.L. n. 24/2022), attualmente all’esame del Senato, che prevede:
- la proroga al 30 giugno del regime di tutela per i lavoratori fragili (diritto allo smart working per tutti i fragili e per specifiche categorie di fragili, ove non sia possibile svolgere lavoro in modalità agile, equiparazione al ricovero ospedaliero);
- la proroga al 31 luglio del diritto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 anni a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile;
- la proroga al 30 giugno del diritto allo smart working per i genitori di figli con fragilità;
- la proroga, fino al 31 agosto, della modalità di comunicazione semplificata per lo smart working per tutti i lavoratori del settore privato.
Lavoratori fragili
Viene prorogata al 30 giugno 2022 la previsione (art. 26, co. 2-bis, del D.L. n. 18/2020 – Decreto Cura Italia) secondo la quale i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche adibendo gli stessi a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
I lavoratori a cui si applica la previsione sono i soggetti fragili individuati dal Ministero della Salute con il Decreto 4 febbraio 2022 (soggetti affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile).
Viene prorogata al 30 giugno 2022 l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali. Si ricorda che la norma (art. 26, co. 2, del D.L. n. 18/2020 – Decreto Cura Italia) ha stabilito che laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.
Lavoratori con figli under 14
Prorogato dal 31 marzo 2022 (termine di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19) al 31 luglio 2022 il diritto per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Tale diritto è riconosciuto a condizione che: tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione; nel nucleo familiare non vi sia altro genitore che beneficia di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa; nel nucleo familiare non vi sia un genitore non lavoratore.
Genitori di figli con disabilità
Prorogato dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 il diritto per i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica. Tali lavoratori hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Procedura semplificata per il lavoro agile
Viene prevista la proroga al 31 agosto 2022 della disposizione (art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 18/2020) che consente ai datori di lavoro privati di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata senza bisogno di stipula degli accordi individuali previsti dalle norme vigenti.
I datori di lavoro privati possono comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, notificando telematicamente, anche in modalità massiva, al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, secondo la documentazione (Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti) e sull’applicativo informatico resi disponibili dallo stesso Ministero.
Possono ricorrere al lavoro agile per ogni rapporto di lavoro subordinato, senza stipulare un accordo individuale, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, in particolare della legge n. 81 del 2017. L’informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (articolo 22 della legge n. 81 del 2017) può essere assolta in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’INAIL.