Il Fondo di integrazione salariale – FIS, che assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori di aziende che occupano mediamente più di cinque dipendenti, eroga due tipologie di prestazioni: l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario.
L’INPS, con la circolare n. 130 del 2017, ha illustrato i criteri sulla base dei quali le sedi devono valutare l’erogabilità dell’assegno ordinario, prestazione a sostegno del reddito finanziato dal fondo a favore delle aziende che attraversano un momento di riorganizzazione o crisi aziendale.
Va precisato che il Fondo di integrazione salariale ha sostituito, a partire dal 2016, il Fondo di solidarietà residuale ed assicura una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
L’assegno ordinario è una prestazione che il FIS garantisce, in aggiunta all’assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro.
Tra le causali di intervento va annoverata la riorganizzazione aziendale, che consiste nella necessità di porre in essere interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva del datore di lavoro nell’ambito di un programma finalizzato al recupero occupazionale.
Per accedere a questa prestazione è necessario chei:
- il datore di lavoro presenti un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva;
- il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma sia superiore al valore medio annuo di quelli operati nel biennio mobile precedente;
- le sospensioni dal lavoro vengano motivati e ricollegati al processo di riorganizzazione da realizzare;
- le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori, interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, sia pari almeno al 70%;
- vengano specificate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.
Elemento essenziale ai fini dell’accesso all’assegno ordinario è il rispetto degli obblighi di informazione e consultazione sindacale.
Il datore di lavoro, infatti, è tenuto ad inviare alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale una comunicazione preventiva in cui siano specificate:
- le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro;
- l’entità e la durata prevedibile;
- il numero dei lavoratori;
- in caso di richiesta di esame congiunto, l’ulteriore obbligo di trattativa che può anche concludersi senza addivenire ad un accordo.