A partire dal 1° ottobre 2017 saranno iscritti al Fondo MètaSalute, Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, tutti i lavoratori del settore non in prova in forza:
con contratto a tempo indeterminato, anche part-time,
con contratto di apprendistato;
con contratto a tempo determinato con durata residua non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione;
i lavoratori in aspettativa per malattia, i lavoratori interessati dalla CIG in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo in NASPI.
I lavoratori già iscritti al Fondo, invece, continueranno a risultare tali e non dovranno iscriversi nuovamente; mentre i dipendenti che non vorranno aderire al Fondo dovranno comunicare alla propria azienda tale volontà tramite apposita rinuncia scritta.
Al proposito, si fa presente che l’iscrizione dei nuovi lavoratori non avverrà più con il modulo di adesione ma sarà l’azienda di appartenenza che comunicherà direttamente al Fondo i dati anagrafici dei dipendenti da iscrivere.
Inoltre, sempre dal 1° ottobre tutti i lavoratori, anche quelli già aderenti a mètaSalute, dovranno registrarsi nuovamente al sito www.fondometasalute.it e generare le nuove credenziali in quanto tutte le credenziali d’accesso attualmente in uso per le aziende e per i lavoratori NON saranno più valide.
Sempre dal 1° ottobre 2017 è prevista una contribuzione annua per ogni lavoratore dipendente pari a 156 euro, in 12 quote mensili da 13 euro, a totale carico dell’azienda (comprensiva anche delle coperture per i familiari fiscalmente a carico e per i conviventi di fatto con le stesse condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico).
Potranno inoltre iscriversi, con copertura a loro totale carico, secondo le modalità e gli importi previsti dal regolamento del Fondo, i familiari non fiscalmente a carico appartenenti al nucleo familiare ivi compresi i conviventi di fatto.
Nel caso in cui siano già presenti in azienda forme di sanità integrativa derivanti da accordi collettivi, ai lavoratori non coperti o già aderenti a mètaSalute si applica quanto sopra descritto, invece per i lavoratori coperti da altre forme di assistenza sanitaria integrativa le parti in sede aziendale procederanno ad una armonizzazione dei contenuti dell’accordo anche al fine di adeguare la contribuzione a carico del datore di lavoro in misura non inferiore a 156 euro annui entro il 31 dicembre 2017.
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