Il ministero del Lavoro,  con risposta all’interpello n. 2 del 9 agosto 2017, ha chiarito alcuni dubbi circa la possibilità di esercitare un diritto di precedenza nell’assunzione, così come previsto dall’art. 24 del D.Lgs. 81/2015, da parte di lavoratori a termine in caso di attivazione di un contratto di apprendistato professionalizzante, facendo riferimento:

  • all’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo formativo del contratto di apprendistato stipulato con un lavoratore già in forza presso la stessa azienda;
  • all’ipotesi di nuova assunzione di un altro lavoratore.

Il quesito trova la sua ragion d’essere nella considerazione che l’apprendistato viene configurato come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, connotato però dall’obbligo – posto in capo al datore di lavoro – di impartire la formazione all’apprendista al fine di consentire a quest’ultimo di acquisire le competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro e una propria qualificazione professionale.

Considerando che, ai fini dell’esercizio del diritto di precedenza rileva il momento dell’assunzione dell’apprendista, il Ministero ha chiarito che tale momento  si realizza con l’attivazione del contratto di apprendistato e non con la successiva fase di naturale prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.

Va sottolineato, inoltre, che l’apprendistato è un contratto di lavoro di natura mista volto a formare il lavoratore affinché acquisisca una particolare “qualificazione”. Tale qualifica  non può, ovviamente, essere già posseduta all’atto dell’instaurazione del rapporto  pena la nullità del contratto di apprendistato per l’impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze di cui è già in possesso.

Proprio in considerazione di ciò si ritiene che non ricorra la violazione del diritto di precedenza di altro lavoratore non più in forza al momento di attivazione dell’apprendistato qualora lo stesso risulti già qualificato per la mansione oggetto del contratto in virtù dei pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato.

La circolare del Ministero del Lavoro n. 5/2013 chiarisce, tuttavia, che un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica la possibilità di instaurare un successivo rapporto formativo.

A tal fine occorre valutare la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore di lavoro, in quanto tale elemento incide inevitabilmente sul bagaglio complessivo delle competenze già acquisite dal lavoratore.

A mero titolo orientativo, non sembra ritenersi ammissibile la stipula di un contratto di apprendistato da parte di un lavoratore che abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per un durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva.