I genitori lavoratori di bambini di età inferiore ai 3 anni o compresa fra i 3 e gli 8 anni possono fruire dell’astensione facoltativa dal lavoro per l’eventuale malattia del figlio. Sarà direttamente il medico curante del minore a inviare all’INPS la certificazione di malattia tramite il sistema telematico, quindi l’INPS provvederà ad inoltrare la documentazione al datore di lavoro interessato e al lavoratore via posta elettronica. Inoltre, il congedo per la malattia del bambino spetta anche nei casi di adozione e affidamento.
Secondo il T.U. sulla maternità (D.Lgs. n. 151/2001), per congedo per la malattia del figlio si intende “l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia del proprio figlio”.
In particolare, sono previste due modalità di fruizione:
- per le malattie del figlio di età fino a 3 anni (compreso lo stesso giorno di compimento del 3° anno), i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro: in tal caso non sussiste alcun limite di giorni di congedo per malattia, per cui può durare in base alla durata della malattia.
- per le malattie di ciascun figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (fino al giorno dopo del compimento dell’8° anno), i genitori, alternativamente, hanno diritto di assentarsi dal lavoro, per un massimo di 5 giorni lavorativi all’anno e per ogni anno di età del figlio.
Occorre precisare che i giorni di congedo per malattia figlio non sono retribuiti, salvo che la contrattazione collettiva applicata dall’azienda non preveda un trattamento di maggior favore. Tuttavia, vanno computati nell’anzianità di servizio con la sola eccezione degli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.
Inoltre, tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa per le assenze fino a 3 anni di età del bambino e da contribuzione figurativa ridotta, con possibilità di contribuzione volontaria, dai 3 agli 8 anni di età del figlio. Ovviamente ai congedi per la malattia figlio non si applicano le disposizioni sul controllo durante le fasce orarie di reperibilità dei genitori lavoratori.
Il congedo spetta a ciascun genitore anche qualora l’altro non ne abbia diritto. I genitori possono fruire del congedo alternativamente: entrambi i genitori non posso quindi fruire contemporaneamente del congedo per la medesima malattia del figlio; né un solo genitore può usufruire, oltre ai giorni annui che gli spettano, anche di quelli dell’altro genitore in caso di sua rinuncia.
In relazione alle ferie, in caso di malattia del bambino che da luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento.
In relazione al congedo di maternità, invece, la madre non può fruire del congedo di malattia figlio durante il congedo di maternità obbligatorio post-partum, mentre se la madre fruisce del congedo parentale o dei riposi di allattamento il padre potrà contestualmente fruire del congedo malattia per lo stesso figlio.
Come sopra anticipato, il congedo per la malattia del bambino spetta anche in caso di adozione o affidamento. Nella fattispecie, qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo per la malattia del bambino spetta solo nei primi 3 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, per un massimo di 5 giorni lavorativi all’anno (per ogni anno di età del figlio).
Sotto il profilo sanzionatorio, se il datore di lavoro respinge, si oppone o ostacola l’esercizio del diritto al congedo per la malattia del figlio è punito con la sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582 euro.