A sostegno del volontariato, la legislazione sociale italiana offre alcune tutele previdenziali ai lavoratori che intendono donare il sangue. I lavoratori dipendenti del settore privato che donano gratuitamente il sangue nella misura minima di 250 grammi hanno diritto di astenersi dal lavoro per la giornata in cui effettuano il prelievo conservandone l’intera retribuzione spettante se avessero lavorato.

Più in particolare, ex. art. 1, L. n. 584/1967, i lavoratori che cedono il loro sangue gratuitamente per trasfusioni dirette o indirette o per l’elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico hanno diritto ad un riposo di 24 ore a partire dal momento in cui si sono assentati dal lavoro nonché alla corresponsione dell’intera giornata interessata dalla donazione della normale retribuzione (da assoggettarsi a ritenute fiscali e non anche a contribuzione previdenziale).

La retribuzione giornaliera è determinata: per gli operai con gli stessi criteri previsti per la determinazione del trattamento per festività nazionali; mentre per gli impiegati retribuiti in misura fissa, dividendo la retribuzione mensile per 26.

Si fa presente, tuttavia, che ai fini del riconoscimento della giornata di riposo e della normale retribuzione, la donazione deve essere certificata al datore di lavoro dalla struttura trasfusionale che l’ha effettuata.

In alcuni casi, invece, a causa di una diversa programmazione dei bisogni trasfusionali o per il rispetto della periodicità dei prelievi o ancora per le condizioni sanitarie dell’interessato, la donazione non può essere effettuata malgrado la disponibilità del lavoratore. In tal caso la l. 219/2015 ha disposto che anche al lavoratore assentatosi dal lavoro per effettuare il prelievo ma giudicato non idoneo spetta la retribuzione che gli sarebbe spettata per le ore non lavorate durante il tempo di permanenza presso il centro trasfusionale e il rientro dal centro al lavoro.

La retribuzione dovuta ai donatori è a carico dell’INPS ma viene anticipata dai datori di lavoro. Pertanto, il trattamento economico che compete a tutti i lavoratori subordinati (ivi compresi coloro che non hanno diritto all’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS quali gli apprendisti e gli impiegati dell’industria), viene corrisposto direttamente dal datore di lavoro, il quale entro il mese successivo alla donazione può richiederne il rimborso tramite conguaglio.