inpsCon la circolare 23 maggio 2017, n. 89 l’Inps fornisce le istruzioni operative in merito alla presentazione dell’indennità di disoccupazione mensile DIS-COLL a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che perdono involontariamente la propria occupazione. La stessa è stata introdotta in via sperimentale per l’anno 2015, è stata estesa poi per l’anno 2016 dalla legge di stabilità del 2016 ed è stata prorogata anche agli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017.

Destinatari della indennità DIS-COLL sono i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Qualora l’assicurato, per un dato arco temporale, abbia in essere contemporaneamente un rapporto di collaborazione ed un rapporto di lavoro subordinato, può considerarsi soddisfatto il requisito della iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata limitatamente al periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra i due rapporti.

L’indennità DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori che al momento della presentazione della domanda di prestazione:

  • siano in stato di disoccupazione;
  • possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (i contributi figurativi per i periodi di tutela della maternità sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo).

In particolare, l’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali, risultante dai versamenti contributivi effettuati, relativo all’anno civile in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi (di durata del rapporto di collaborazione) ottenendo così l’importo del reddito medio mensile. La misura sarà così pari:

  • al 75% del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2017, all’importo di 1.195 euro annualmente rivalutato;
  • nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore all’importo di 1.195 euro, è pari al 75% di detto importo, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il medesimo importo di 1.195 euro.

L’indennità DIS-COLL non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro per l’anno 2017, e si riduce in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione ossia dal 91° giorno di fruizione della prestazione.

Circa la durata della prestazione, l’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, e può essere fruita per un massimo di sei mesi.

Per la fruizione dell’indennità DIS-COLL i lavoratori con contratto di collaborazione devono presentare apposita domanda telematica all’Inps entro il termine previsto di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto, a pena di decadenza. L’indennità spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, se presentata successivamente, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, in caso di:

  • perdita dello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2015;
  • non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego;
  • titolarità di trattamenti pensionistici diretti;
  • acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL.

Inoltre, in caso di nuova occupazione del beneficiario con contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a cinque giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio e riprende ad essere corrisposta al termine del periodo di sospensione per il periodo residuo spettante; mentre in  caso di contratto di durata superiore a cinque giorni decade dal diritto alla DIS-COLL.

Il beneficiario di indennità DIS-COLL che intraprenda o sviluppi un’attività lavorativa autonoma (impresa individuale o attività parasubordinata) dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del TUIR deve comunicare all’Inps entro trenta giorni  dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito presunto. Qualora quest’ultimo superi il limite di euro 8.000 per il parasubordinato ed euro 4.800 per il lavoro autonomo, la prestazione DIS-COLL è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.