Con la Legge di stabilità del 2017 è stato previsto un programma di contrasto alla disoccupazione attraverso una serie di importanti agevolazioni di cui potranno beneficiare i datori di lavoro del settore privato che decideranno di assumere nuovo personale.
Il bonus assunzioni disabili 2017 è rivolto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori con ridotta capacità lavorativa. Si tratta di un incentivo di tipo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto. L’accesso all’incentivo è subordinato alla disponibilità delle risorse specificamente stanziate, presenti nel Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e definite con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Per un periodo di 36 mesi – spetta dunque un incentivo:
a) nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915;
b) nella misura del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore disabile, assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a).
Inoltre, spetta il medesimo incentivo nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, per un periodo di 60 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato o di assunzione a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per tutta la durata del contratto.
L’assunzione che darà diritto all’incentivo deve riguardare solo lavoratori disabili; non si può godere dell’incentivo per le altre categorie protette di lavoratori che, pur avendo diritto al collocamento obbligatorio, non rientrano nelle condizioni sopra elencate.
Interessante è sottolineare che gli incentivi sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della legge n. 68/1999, procedono all’assunzione di lavoratore disabile senza esservi tenuti. Inoltre, mentre secondo principi generali in materia di fruizione degli incentivi all’occupazione, previsti dall’articolo 31, D.Lgs. n. 150/2015 del 14 settembre 2015 l’impresa non può godere di agevolazioni contributive/economiche nel caso in cui l’assunzione rappresenti un obbligo di legge, tale divieto non trova applicazione per le assunzioni effettuate per assolvere all’obbligo di cui all’articolo 3, legge n. 68/1999.
Tutto ciò premesso, va ricordato che l’incentivo spetta subordinatamente alla presenza dei seguenti elementi:
- regolarità contributiva presso gli istituti previdenziali e assistenziali;
- l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- realizzazione dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione o la trasformazione.