Assegno-di-ricollocazionePrende il via dal 1° gennaio 2017 l’assegno di ricollocazione, un nuovo strumento di politica attiva veicolato dalla Agenzia Nazionale delle Politiche Attive e del Lavoro – ANPAL e finalizzato a migliorare l’occupabilità dei soggetti disoccupati. Introdotto dall’art. 23 del D.Lgs. 150/2015 attuativo del Jobs Act, l’assegno non consiste in una somma di danaro, ma in un voucher da spendere presso i Centri per l’impiego o presso gli altri operatori autorizzati per ottenere un servizio personalizzato di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.

L’assegno è di misura variabile sulla base del profilo di occupabilità del soggetto che ne può fare richiesta a due condizioni:

– essere disoccupato da almeno quattro mesi;

– percepire la prestazione Naspi.

Il valore del voucher è variabile sulla base del profilo di occupabilità del soggetto che può farne richiesta e  può essere speso presso i Centri per l’impiego o altri operatori autorizzati per ottenere un servizio personalizzato di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro.

L’assegno è esente ai fini fiscali e previdenziali e secondo quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 23, il servizio deve essere richiesto dal disoccupato, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito, entro due mesi dalla data di rilascio dell’assegno.

La durata standard di utilizzo è di sei mesi ma è prorogabile per altri sei nel caso in cui l’assegno non sia stato interamente speso.

Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:

– l’affiancamento di un tutor;

– il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell’area stessa;

 – l’assunzione dell’onere del soggetto disoccupato di svolgere le attività individuate dal tutor, di accettare l’offerta di lavoro congrua;

– l’obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l’impiego e all’ANPAL il rifiuto ingiustificato, da parte della persona interessata, di svolgere le attività indicate;

– la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l’eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.