imagesCAHO2FAECon la circolare 15 aprile 2016, n. 65, l’Inps fornisce le istruzioni in ordine al congedo di 3 mesi  (previsto in via sperimentale per l’anno 2015 dall’art. 24 del D,Lgs. n. 80/2015 e successivamente prorogato agli anni successivi dal DLgs n. 148/2015 salvo diverse determinazioni da parte dei Ministeri vigilanti)  riconosciuto alle lavoratrici dipendenti che siano state vittime di violenza di genere e che siano state inserite in percorsi certificati presso servizi sociali, centri antiviolenza o case rifugio.

Le istruzioni sono riferite alle lavoratrici del settore privato, sia per il pagamento delle indennità sia per gli aspetti correlati alla contribuzione figurativa. Le lavoratrici del settore pubblico, alle quali l’indennità per il congedo in questione è corrisposta dall’Amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto per i trattamenti di maternità, sono contemplate per gli aspetti che riguardano la copertura figurativa dei periodi di congedo fruiti.

Le lavoratrici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, invece, sono contemplate dal predetto art. 24 solo ai fini del riconoscimento di un diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione a cui non corrisponde però un diritto all’indennità.

Lavoratrici dipendenti del settore privato

Le lavoratrici dipendenti del settore privato, incluse le lavoratrici per le quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni previdenziali di maternità erogate dall’Inps, hanno diritto al congedo per violenza di genere a condizione che:

  1. risultino titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di prestare l’attività lavorativa (il congedo in questione infatti è fruibile in coincidenza di giornate di prevista attività lavorativa);
  2. siano inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case Rifugio.

Il diritto al congedo non è previsto per le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari.

Modalità di fruizione

La norma prevede che il congedo possa essere fruito su base giornaliera o oraria, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera, pari al 100% dell’ultima retribuzione da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa. Inoltre, alla lavoratrice dipendente in congedo spetta, per il periodo medesimo, la contribuzione figurativa. La lavoratrice è tenuta:

  1. a preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, salvi casi di oggettiva impossibilità e ad indicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo;
  2. a consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione.
  3. a presentare domanda alla struttura territoriale Inps, di regola prima dell’inizio del congedo (al limite anche lo stesso giorno di inizio dell’astensione).

La domanda, fino al completamento dei necessari sviluppi procedurali, è presentata in modalità cartacea utilizzando il modulo SR165 presente sul sito dell’Inps.

Alla lavoratrice dipendente in congedo spetta, per il periodo medesimo, la contribuzione figurativa. La contribuzione figurativa spetta anche nel caso in cui il congedo sia fruito in modalità giornaliera o oraria.

Durata

Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa; di conseguenza, un mese di congedo equivale a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro e possono essere fruiti entro l’arco temporale di 3 anni. In mancanza di specifiche indicazioni di legge, i 3 anni si intendono decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

Lavoratrici dipendenti di Amministrazioni pubbliche

Per le dipendenti pubbliche, considerato che il trattamento economico di maternità è corrisposto direttamente dal datore di lavoro, le somme corrisposte costituiscono reddito da lavoro dipendente e, pertanto, imponibile ai fini del trattamento pensionistico, nonché ai fini della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della gestione Enpdep (Assicurazione sociale Vita).