certificatoCon una recentissima sentenza, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello dell’Aquila di ritenere legittimo il licenziamento per giustificato motivo di un lavoratore, a causa delle sue sistematiche assenze “a macchia di leopardo”, comunicate all’ultimo momento, anche se non tali da superare  il periodo di comporto.
Il lavoratore ricorreva quindi davanti alla Suprema Corte adducendo che, in caso di malattia, il licenziamento è possibile solo se viene superato il periodo di comporto, circostanza non verificatasi nel caso di specie.

La Cassazione, attribuendo rilevanza determinante al concetto di «scarso rendimento», ossia alla condotta del dipendente il quale violando le regole della diligenza nell’esecuzione della prestazione non adempie esattamente l’obbligazione lavorativa, ha confermato la decisione della Corte di legittimare il licenziamento, evidenziando come tali assenze per un numero esiguo di giorni (2 o 3), ma reiterate nel tempo (anche nello stesso mese)  e, solitamente, consecutive ai giorni di riposo del lavoratore:

a)    diano luogo a una prestazione lavorativa inadeguata sotto il profilo produttivo e  pregiudizievole per l’organizzazione aziendale;

b)   in quanto non comunicate con un congruo termine d’anticipo, determinino la difficoltà in capo dal datore di lavoro di trovare un sostituto, arrecando cos’ un ulteriore danno all’azienda.