Con la circolare 15 novembre 2013 n. 159, l’Inps fornisce alcune precisazioni in ordine alla fruizione del congedo straordinario per i lavoratori dipendenti, familiari di soggetti con handicap in situazione di gravità. La sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del DLgs n. 151 del 2001, nella parte in cui, in mancanza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l’affine entro il terzo grado, convivente della persona in situazione di disabilità grave.
L’Istituto chiarisce che per “mancanza“, deve intendersi sia la situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), che ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale, ad esempio, il divorzio, la separazione legale o l’ abbandono.
Quindi hanno diritto a fruire del congedo straordinario, secondo il seguente ordine di priorità:
1) il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
2) il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
3) uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
4) uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
5) un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.