L’art. 53 c. 1 del d.l. 78 del 2010 ha previsto, per il periodo d’imposta 2011, la proroga del regime di detassazione (ossia imposta sostitutiva 10%) ai compensi correlati ad incrementi di produttività entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all’importo di 40.000 euro.

Con circolare n. 3/E del 14.02.2011 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la concessione della agevolazione è subordinata alla circostanza che la retribuzione premiale sia erogata in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, escludendo, quindi, dal beneficio fiscale gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.

Per questo motivo, a partire dal mese di febbraio 2011, abbiamo sospeso la detassazione dei compensi che, fino all’anno 2010, scontavano l’imposta sostitutiva al 10% (straordinari e premi di produttività).

Qualora, il datore di lavoro volesse consentire ai propri dipendenti l’accesso al regime di detassazione di compensi corrisposti a fronte di incrementi di produttività (e, quindi, netto in busta più alto e minore debito irpef da versare in F24) è necessario procedere alla stipula di accordi aziendali così come attualmente imposti dalla norma succitata.

A tal fine, verrà contattato da un collaboratore di studio per acquisire il consenso alla predisposizione degli accordi aziendali.