Tutti i datori che hanno più di 15 dipendenti presso un’unità produttiva o nel medesimo territorio comunale o più di 5 se imprenditori agricoli sono tenuti ad espletare una procedura preventiva prima di effettuare il licenziamento. Altrettanto è obbligato chi occupa più di 60 dipendenti sul territorio. Si tratta di procedura obbligatoria il cui mancato ottemperamento da parte del datore comporta, in caso di impugnazione del lavoratore e quand’anche il licenziamento fosse giustificato, il riconoscimento di  un risarcimento ad hoc a favore del lavoratore ricompreso tra le 6 e le 12 mensilità.

La procedura deve essere attivata per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, con esclusione di:

1) licenziamento per superamento del periodo di comporto ai sensi dell’art. 2110 c.c. e che è soggetto ad una specifica tutela dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori;

2) licenziamenti collettivi ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991;

3) licenziamenti disciplinari o per giusta causa, ove è richiesta la procedura di cui all’art. 7 dello Statuto.

La comunicazione per iscritto della volontà di procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo va indirizzata alla Direzione territoriale del lavoro competente (e, per conoscenza, al lavoratore) con indicazione dei motivi del licenziamento e delle misure di assistenza al lavoratore.

La procedura

Nel termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione, la DTL competente procede alla convocazione delle parti. La procedura deve concludersi entro i 20 giorni dalla data di convocazione. Il mancato rispetto dell’uno (i 7 gg. prima indicati) o dell’altro ( i 20 gg.) termine vanifica la procedura  e consente al datore di lavoro di procedere al licenziamento del lavoratore. Ipotesi di sospensione temporanea della procedura saranno ammessi solo in presenza di un legittimo e documentato impedimento del lavoratore (malattia, motivi familiari, altre forme di assenza giustificata secondo legge e contratto) e per un periodo massimo di 15 gg. Le parti possono, tuttavia, sempre concordare e la commissione può richiedere termini superiori ai 20 gg. per lo svolgimento della procedura, se tale prosecuzione ulteriore è necessaria per giustificare un accordo.

Nel caso in cui la procedura dovesse concludersi con un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, il datore di lavoro verrebbe esonerato dal versamento del contributo di licenziamento ed il lavoratore avrebbe comunque diritto all’ASPI.