Il Ministero del lavoro, con nota 30 maggio 2012 n.13, ha stabilito che – visto l’obbligo del datore di lavoro di consegnare al lavoratore, all’atto del pagamento della retribuzione, il prospetto paga (articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4) – tale dovere è correttamente assolto anche nel caso in cui il datore, oltre che inviare il prospetto paga tramite posta elettronica (certificata o meno), lo collochi su di un sito internet, all’interno di un’area riservata alla quale il singolo dipendente interessato possa accedere con la propria password.
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