Durante il primo anno di vita del bambino, il padre ha diritto a periodi di riposo giornalieri retribuiti pari a:

  1. 2 ore: quando l’orario di lavoro giornaliero sia pari o superiore alle 6 ore;
  2. un’ora: quando l’orario giornaliero è inferiore alle 6 ore.
Tale diritto viene riconosciuto solo nei seguenti casi:
  1. qualora il figlio sia affidato a lui soltanto;
  2. in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, escluso il caso di madre che non se ne avvalga perchè in astensione obbligatoria o facoltativa o in sospensione del rapporto di lavoro;
  3. in caso di morte o grave infermità della madre;
  4. qualora la madre non sia lavoratrice dipendente e, in particolare:
  • in caso di madre casalinga, il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto;
  • in caso di madre lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola, parasubordinata o libera professionista), il padre dipendente può usufruire dei riposi dal giorno successivo al termine dell’astensione obbligatoria (sempre che la madre non abbia chiesto di fruire dell’astensione facoltativa).
In caso di malattia del bambino, entrambi i genitori, in alternativa tra loro, possono fruire di permessi non retribuiti per le malattie di ciascun figlio:
  1. per tutta la durata della malattia del bambino, fino al compimento dei 3 anni di vita;
  2. nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore, per i figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni.
Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto e ai congedi in parola non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.