profittoCon sentenza n. 25201 del 7 dicembre 2016, la Cassazione, partendo dall’art. 41 della Costituzione che tutela l’iniziativa economica e la libertà di impresa, ha affermato la legittimità di un licenziamento adottato da un datore di lavoro motivato dalla necessità di razionalizzare il processo produttivo con lo scopo di innalzare il profitto aziendale.

 Si tratta di una fattispecie di licenziamento per giustificato motivo oggettivo riconosciuta per la prima volta nel nostro ordinamento e che, adesso, potrà ricorrere non solo nei casi straordinari di situazioni economiche sfavorevoli, ma anche in quelli ordinari in cui l’azienda decide di sopprimere una funzione per aumentare la redditività.

Secondo la Corte, infatti, risulta legittimo il recesso datoriale giustificato con l’esigenza tecnica di rendere più snella la catena di comando, senza che alla base del provvedimento vi debba essere una congiuntura economica sfavorevole e non contingente. Nella fattispecie, dunque, la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo in funzione del nuovo riassetto aziendale non è stata condizionata tanto dalla necessità di fronteggiare un andamento economico negativo, quanto dall’obiettivo di salvaguardare la competitività nel settore in cui l’impresa opera.